PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e all'autoimpiego).

      1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori con qualifica di dirigente o quadro di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati di lunga durata, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito e deduzioni dal reddito imponibile.
      2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e con regolamenti regionali, nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, di tutela della concorrenza e di perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro).

      1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

      «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è

 

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soggetta a limiti di età, fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il reclutamento di personale militare e di polizia».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro, da determinare in ragione del numero delle assunzioni richieste, delle modalità e della diffusione degli organi di informazione.

Art. 3.
(Banche dati. Percorsi formativi e di ricollocazione professionale).

      1. Presso i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono istituiti appositi servizi per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi lavoratori.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale. Essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

Art. 4.
(Cooperative e società di persone).

      1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

 

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previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Ricollocazione professionale).

      1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1 le amministrazioni pubbliche promuovono, in via prioritaria, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e di servizi.

Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di dirigente o di quadro in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rispettivamente incrementato del 40 per cento e del 30 per cento. Per le imprese operanti nelle aree diverse da quelle indicate dal citato articolo 2, comma 539, della legge n. 244 del 2007, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto con un incremento rispettivamente pari al 30 per cento e al 20 per cento.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 7.
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

      1. Possono essere ammesse ai benefìci in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego

 

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di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, anche le società, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra quarantacinque e sessantacinque anni, che detengono la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, e che presentano progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 8.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».

Art. 9.
(Prosecuzione volontaria per gli iscritti alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

 

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legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme finalizzate a rendere più agevole il conseguimento del diritto alla pensione per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 76 e 77 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo relativo alla medesima Gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto alla pensione a carico delle forme stesse.
      3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del presente articolo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

Art. 10.
(Contribuzione figurativa).

      1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di ammortizzatori sociali, ai lavoratori subordinati ultracinquantacinquenni licenziati che non hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono accreditati, nel periodo di non occupazione, contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione, per un massimo di ventiquattro mesi.
      2. L'accredito previsto dal comma 1 è effettuato dopo che i soggetti destinatari

 

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hanno percepito l'indennità di disoccupazione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'accredito della relativa contribuzione figurativa.
      3. I contributi figurativi sono accreditati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda del lavoratore interessato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Programma sperimentale).

      1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di accordi sottoscritti tra il medesimo Ministero e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, promuove, per l'anno 2009, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore a quarantacinque anni.
      2. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle

 

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risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal citato articolo 8, comma 2, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'INPS un apposito fondo, alimentato per l'anno 2008, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 11, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'aumento in misura corrispondente della ritenuta sulle vincite del gioco del Lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.